Sacramento della Confermazione per i nubendi conviventi o sposati solo civilmente: Decreto dell’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice

Il Decreto, in ottemperanza al Codice di Diritto Canonico e interpretando le mutate realtà e circostanze, supera le precedenti Disposizioni Arcivescovili / TESTO DECRETO (pdf)

CORRADO LOREFICE

per grazia di Dio e per mandato della Sede Apostolica

Arcivescovo Metropolita di Palermo

 

Con Decreto Arcivescovile del 24 marzo 1998, il mio Venerato Predecessore, l’Em.mo Card. Salvatore De Giorgi, constatato che nelle parrocchie della nostra Arcidiocesi, in vista del matrimonio religioso coesistevano usi diversi nell’ammettere al Sacramento della Cresima i conviventi, le persone già sposate civilmente e i cosiddetti fuggitivi, stabiliva che in questi casi lo stesso Sacramento della Cresima venisse amministrato la vigilia della celebrazione delle nozze.

A venticinque anni di distanza, mutate ormai le circostanze che fondavano tale decisione, considerato che il n. 8 del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico del 5.11.1990, dopo aver evidenziato la particolare attenzione e grande prudenza pastorale richiesta ai pastori nel curare la preparazione dei predetti nubendi, aggiunge che di norma, in questi casi, l’amministrazione della Confermazione non deve precedere la celebrazione del matrimonio;

Considerato, altresì, che una indicazione simile – ancorché riferita in generale a quanti si preparano al Matrimonio e alla Cresima contemporaneamente – è contenuta nelle Premesse al Rito della Confermazione, laddove si dice che qualora «si prevedesse l’impossibilità di attuare quanto è richiesto per una fruttuosa recezione della Confermazione, l’Ordinario del luogo giudicherà se non sia più opportuno differire la Confermazione a dopo la celebrazione del Matrimonio» (n. 12);

Tenuto conto che il Codice di Diritto Canonico, al can. 1065 §1, richiede che i nubendi «che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Cresima, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio», precisando, però: «se è possibile farlo senza grave incomodo»;

Avendo valutato ogni cosa e anche tenuto conto delle difficoltà riscontrate da molti Parroci nella puntuale applicazione della precedente disposizione arcivescovile a motivo di alcune ragionevoli esigenze dei nubendi;

 

DECRETO

che da ora in poi si osservi quanto di seguito stabilito

 

  1. I nubendi non cresimati, conviventi o sposati solo civilmente, riceveranno il Sacramento della Confermazione dopo la celebrazione del Matrimonio. Resta inteso, quindi, che è revocata qualsiasi delega per amministrare la Cresima attribuita ai parroci dal precedente provvedimento.
  2. Sarà compito del parroco che curerà l’istruttoria matrimoniale accertarsi che i nubendi siano adeguatamente preparati per ricevere il Sacramento della Confermazione e concordare con gli stessi il luogo e la data della celebrazione della Cresima.
  3. La data della Cresima, che potrà celebrarsi in qualunque Parrocchia della Diocesi, dovrà essere riportata nell’apposito spazio del Mod. XIV da presentare all’Ufficio Matrimoni insieme agli altri documenti.

 

Palermo, dalla Sede Arcivescovile, 28.05.2023

Solennità della Pentecoste

Prot. N. 031/2023