Attribuzione titoli di patronato: Decreto di S.E. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo

"Col presente decreto si fa divieto a chiunque – segnatamente a Parrocchie, Confraternite, Comitati, Associazioni – di istituire patronati senza esplicita autorizzazione del Vescovo"

CORRADO LOREFICE

per grazia di Dio e per mandato della Sede Apostolica Arcivescovo Metropolita di Palermo

Alla Chiesa di Palermo

La sollecitudine del Vescovo per la sua Chiesa comporta, tra le tante incombenze, anche un’attenzione a tutto ciò che riguarda la disciplina ecclesiastica, che egli è tenuto ad applicare, secondo i criteri della legge universale e di quella particolare, nelle concrete situazioni che di volta in volta si presentano, sempre in vista della missione della Chiesa e del bene dei fedeli. «I Vescovi ricorda il Concilio Vaticano II – reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cfr. Lc 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata […]. In virtù di essa i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato» (LG 27).

Questa doverosa premessa aiuta a fare chiarezza su alcuni fatti accaduti nella nostra Arcidiocesi, che richiedono un mio intervento dirimente: nello specifico mi riferisco ai titoli di patronato attribuiti a Cristo, alla Madonna o ai Santi in alcuni quartieri talora definiti, soprattutto nella città di Palermo, col termine arcaico e desueto di mandamento – locuzione che si presta a non pochi equivoci suscitando notevoli perplessità.

Fino al Decretum super electione sanctorum in patronos, di Papa Urbano VIII (23 marzo 1630), la scelta dei santi patroni dei luoghi era operata indistintamente dalle Istituzioni ecclesiastiche e civili, talvolta eleggendo al patronato finanche i santi non canonizzati.

Col Decreto il Pontefice pose fine agli arbìtri fino ad allora perpetrati ed impose regole ben definite per l’elezione dei santi tutori, rendendo obbligatoria l’approvazione pontificia e imponendo un iter che prevedeva il voto ufficiale dell’Ordinario diocesano, del clero secolare, di quello regolare e della popolazione del luogo interessato dal patrocinio, per poi trasmettere l’incartamento alla Congregazione dei Riti.

Dalla promulgazione del decreto in poi, la Chiesa non riconobbe i patroni istituiti senza il rispetto della procedura.

Il Decreto del 1630 è rimasto in vigore fino alla comparsa delle Normae de patronis constituendis promulgate il 19 marzo 1973 da Papa Paolo VI, che hanno semplificato la procedura di elezione conservando, tuttavia, lo spirito del documento seicentesco.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo, dunque, necessario ribadire che decisioni in tal senso spettano unicamente all’Ordinario diocesano, che ha il compito di valutare avvalendosi del parere e del consiglio degli organismi preposti l’opportunità o meno di concedere patronati particolari, soprattutto se legati a quartieri di una stessa città, essendo questa già affidata ad un Patrono.

Pertanto, col presente decreto si fa divieto a chiunque segnatamente a Parrocchie, Confraternite, Comitati, Associazioni di istituire simili patronati senza esplicita autorizzazione del Vescovo.

La presente disposizione ha valore retroattivo per quei casi in cui, senza autorizzazione alcuna, si è proceduto arbitrariamente a tali determinazioni.

Nonostante qualsivoglia cosa contraria.

Palermo, 11.02.2022, Memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes

Prot. N. 011/2022