Cari Confratelli,
considerate le attuali difficoltà che lo stato di emergenza sta creando in tutti i settori della vita pubblica e sociale, non ultime quelle afferenti all’esercizio delle attività di culto, ivi comprese la celebrazione dei matrimoni, si ritiene doveroso fornire qualche ulteriore chiarimento sulla scia della Nota interpretativa del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2020 (d’ora in avanti “Nota”), circa le disposizioni del DPCM “Cura Italia” pubblicato il 9 marzo 2020 (d’ora in avanti “Decreto”), con cui si è inteso affrontare con misure straordinarie l’emergenza sanitaria in atto.
Lungi dal considerare queste disposizioni un’arbitraria limitazione della libertà di culto, esse vogliono «assicurare ai fedeli che ricevono i sacramenti una adeguata protezione dal possibile contagio virale; prevenire una eventuale infezione del ministro del sacramento» (Segreteria Generale della CEI, Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19, Roma, 17 marzo 2020).
È da sottolineare, innanzitutto, che il “Decreto” non prevede la chiusura delle chiese e, pertanto, non preclude – in assoluto – l’accesso dei fedeli per la preghiera, purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi e conformemente alla normativa vigente.
Per ciò che attiene alle celebrazioni liturgiche, nella “Nota” inviata alla CEI, si stabilisce che queste, «senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti e agli accoliti necessari per l’officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo» (Ministero dell’Interno, Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto, Roma 27 marzo 2020).
Simili considerazioni sono estese alle celebrazioni dei matrimoni, che non sono vietati, ma che subiscono analoga limitazione nella partecipazione dei fedeli. Nella “Nota”, pertanto, si stabilisce che «il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni» (Ibid.). Queste disposizioni sono in vigore fino alla data di validità del “Decreto”, prorogata temporaneamente al 13 aprile 2020.
Riguardo alle istruttorie prematrimoniali, occorre evidenziare che nessun divieto ne impedisce la compilazione e la procedura. Al fine, comunque, di garantire ai nostri fedeli il rispetto della vigente normativa circa le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, si ritiene opportuno rimandare le nuove istruttorie a cessata emergenza.
Per le pratiche in corso di istruttoria, per le quali si deve procedere alle pubblicazioni canoniche, queste si facciano secondo le norme previste, tenendo conto che l’affissione all’albo parrocchiale, pur nell’attuale situazione, garantisce la “pubblicita” delle stesse e pertanto la loro validità. Stessa considerazione va fatta per le pubblicazioni civili.
Quanto alle pratiche prematrimoniali già istruite, occorre tener conto della validità del Nulla Osta del Comune di pertinenza, che, a norma di legge, è di 180 giorni a partire dalla data di emissione.
Ad oggi, molti giovani stanno decidendo di postergare la celebrazione delle nozze. In questo caso, per identificare la nuova data del matrimonio, questa andrebbe scelta entro i termini di validità del Nulla Osta civile.
Il Comune di Palermo, in via del tutto eccezionale, ha temporaneamente esteso la validità del documento civile, facendo riferimento all’Art. 103 del D.L. 18/2020 «Ai fini del computo dei termini […] relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». E pertanto, il periodo 23 febbraio – 15 aprile non è da computarsi nel conteggio dei 180 giorni.
Nessuna disposizione a tal riguardo è giunta da altri Comuni, pertanto i Rev.di Parroci sono tenuti a informarsi con gli uffici comunali di pertinenza.
Per le pratiche prematrimoniali che rientrano in questa fattispecie, d’intesa col Vicario Generale, la validità della documentazione canonica viene prorogata alla effettiva celebrazione delle nozze. Nel caso in cui, però, i nubendi decidessero anche di cambiare il luogo della celebrazione, il Parroco sarà tenuto a compilare un nuovo Modulo XIV, con i dati aggiornati.
In ogni caso, ove venisse meno la validità del Nulla Osta civile, il Parroco, prima di inoltrare la documentazione alla Curia, dovrà richiedere un nuovo Nulla Osta, tramite richiesta di pubblicazioni alla Casa Comunale.
Gli uffici della Curia, salva nova disposizione, rimarranno chiusi fino al 30 aprile 2020. La cancelleria della Curia resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Il Cancelliere
Don Vincenzo Talluto