Il ruolo del Padrino e della Madrina, in occasione della celebrazione dei Sacramenti del Battesimo e della Cresima, è un vero e proprio munus che la Chiesa affida ai fedeli che abbiano “l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico” (can. 874 §1,1 0) e che conducano una vita conforme alla fede e al compito che si assumono (cfr. can. 874 §1,3 0).
Nel corso del tempo convenzioni sociali e abitudini consolidatesi hanno compromesso l’autentico significato di questo ufficio esercitato a nome e per mandato della Chiesa. Confuso spesso con relazioni di parentela — se non addirittura con legami ambigui — e relegato, il più delle volte, al solo momento rituale, ha perso l’originario significato di accompagnamento nella vita cristiana del battezzato e del cresimato, riducendosi a semplice “orpello coreografico” in una cerimonia religiosa.
Da tempo, ormai, si discute sull’opportunità o meno di sospendere o abolire l’istituto del “padrinato”, ritenuto, di fatto, non obbligatorio dallo stesso Codice di Diritto Canonico, che a tal proposito rimanda a una valutazione discrezionale significata dalla clausola “per quanto possibile” (cfr. cann. 872 e 892).
Il superamento della cognatio spiritualis che, fondata su un’antica tradizione recepita dal Codice di Diritto Canonico del 1917, si instaurava tra padrini e figliocci, così come le mutate esigenze pastorali delle nostre comunità parrocchiali e la necessità di dare nuovo impulso alla prassi sacramentale, inducono a ripensare il ruolo del Padrino e della Madrina anche nella nostra Arcidiocesi.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni:
VISTA la normativa liturgica vigente riguardo l’ufficio dei Padrini, come definita nelle Premesse al Rito del Battesimo dei Bambini (1970) al n. 6; nelle Premesse al Rito della Confermazione (1972) ai nn. 5-6 e nelle Premesse al Rito dell’lniziazione Cristiana degli Adulti (1978) ai nn. 8-10;
TENUTE PRESENTI le disposizioni del Codice di Diritto Canonico riguardanti l’ufficio dei padrini nella celebrazione del Battesimo (cfr. cann. 872 – 874) e della Confermazione (cfr. cann. 892 – 893);
CONSIDERATO che la normativa codiciale recepisce e precisa, ampliandole, le disposizioni dei libri liturgici, appena richiamate;
ALLA LUCE di esperienze analoghe avviate in diverse diocesi italiane;
SENTITO il parere del Consiglio Presbiterale nella sessione dell’ 1/03/2022 e del Consiglio Pastorale Diocesano in quella dell’ 11/03/2022;
CONSIDERATO che, ai sensi dei richiamati cann. 872 e 892, l’ufficio dei padrini nella celebrazione del Battesimo e della Confermazione, come detto in premessa, non ha carattere di essenzialità;
DISPONGO
- E’ sospeso «ad experimentum», dal 1 0 luglio 2023 e per la durata di un triennio, l’ufficio di Padrino e di Madrina nel Battesimo dei bambini, nella Confermazione degli adolescenti e degli adulti, nonché nell’lniziazione Cristiana degli adulti.
- Nei riti rispettivi si ometta tutto quanto riguarda i Padrini.
- I ministri ordinati, soprattutto i parroci, hanno la responsabilità di ottemperare alle presenti disposizioni e di illustrare adeguatamente ai fedeli le ragioni pastorali che hanno indotto a questa decisione.
- Gli Uffici Liturgico e Catechistico, insieme al Servizio Catecumenale, hanno mandato di monitorare e verificare, durante questo triennio, l’andamento della nuova prassi e, contemporaneamente, di studiare possibili nuove forme di accompagnamento che richiamino e recuperino il vero senso ecclesiale dell’ufficio del padrino e della madrina.
Palermo, dalla Sede Arcivescovile, 31 gennaio 2023